Art. 6.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

      1. L'autorizzazione è sospesa dal comune con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, nel caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'articolo 7.
      2. L'autorizzazione è revocata dal comune con provvedimento motivato, quando si accerta che l'interessato:

          a) non ha intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;

          b) è stato cancellato dall'elenco regionale di cui all'articolo 3 per perdita dei requisiti di cui al medesimo articolo e all'articolo 2;

          c) ha subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

      3. La contestazione dei motivi della revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale nel termine di trenta giorni può rispondere e controdedurre. Il comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.